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D.R. 1 agosto 2013, n. 28166 - Emanazione

 

Articolo 1 - Istituzione, denominazione e sede

1. Ai sensi dell’art. 39, comma 5 dello Statuto, il Centro Linguistico (di seguito denominato CLI) è istituito come centro di Ateneo di ricerca, formazione e servizio.

2. La sede del CLI è a Pisa in Via S. Maria n. 36.

 

Articolo 2 - Compiti e funzioni

1. Lo scopo del Centro è svolgere attività didattiche, formative e di ricerca di interesse generale per l’Ateneo nell’ambito dell’ insegnamento delle lingue per fini strumentali e nell’ambito delle metodologie glottodidattiche relative. Compete al CLI la certificazione delle abilità linguistiche secondo gli standard europei e, più in generale, internazionali.

2. In particolare, il CLI:

a) promuove, coordina e gestisce, sia in autonomia sia in collaborazione con i Dipartimenti e i corsi di studio, le attività relative all’insegnamento delle lingue per fini strumentali, mettendo a disposizione risorse umane e materiali ed esprimendo pareri e formulando proprie proposte relativamente al potenziamento dei settori di comune interesse per l’Ateneo;

b) promuove, coordina e gestisce attività di formazione del personale interno e, tramite apposita convenzione, di personale esterno, negli ambiti di propria competenza;

c) promuove, coordina e gestisce attraverso i docenti afferenti e nel pieno rispetto della loro autonomia, attività di ricerca sia nel campo della riflessione teorica sull’acquisizione/ apprendimento delle lingue straniere sia in aree applicative e sperimentali attinenti alla glottodidattica e alle glottotecnologie; a questo fine, il CLI può attivare borse di studio e assegni di ricerca e partecipare a dottorati di ricerca che prevedano un sottosettore corrispondente alle aree disciplinari di sua competenza; inoltre, può essere affidata al CLI l’organizzazione di corsi di perfezionamento in ambiti disciplinari pertinenti;

d) nel rispetto dei propri fini istituzionali, il CLI può stipulare contratti (per attività inerenti agli ambiti di sua competenza) con la pubblica amministrazione e con enti pubblici e privati e può fornire prestazioni a favore di terzi, secondo le modalità definite nel Regolamento di Ateneo per l’amministrazione, la finanza e la contabilità.

3. I servizi del CLI sono fruibili dagli studenti di tutti corsi di studio, dagli iscritti alle scuole di specializzazione e ai corsi di perfezionamento, dai dottorandi , dai tirocinanti, dal personale docente e tecnico-amministrativo dell’Ateneo pisano e, mediante apposita convenzione, da studenti, perfezionandi, docenti e personale tecnico-amministrativo di altre istituzioni pubbliche e private. Inoltre potranno accedere ai servizi del CLI, previa approvazione del Consiglio, altre categorie di utenti che ne facciano motivata richiesta.

 

Articolo 3 - Composizione del Centro

1. Fanno parte del CLI i professori e ricercatori afferenti e il personale tecnico-amministrativo (ivi inclusi i Collaboratori ed Esperti Linguistici (CEL) ed ex lettori madrelingua (DPR 382/80) a tempo indeterminato assegnato dagli organi di governo. Data la sua natura di Centro, il CLI può avvalersi dell’afferenza dei professori e ricercatori che, su motivata richiesta, ne facciano domanda. In caso di afferenza di un docente al Centro successiva alla sua costituzione, questa è approvata dal consiglio del Centro su richiesta motivata dell’interessato e deliberata dal Consiglio di Amministrazione. Nell’ipotesi di mancata partecipazione senza giustificazione ad almeno la metà delle riunioni del Consiglio del Centro per due anni consecutivi, il Consiglio, informato l’interessato, propone al Consiglio di Amministrazione la decadenza dell’afferenza.

 

Articolo 4 - Organi

Sono organi del CLI:

- Il Direttore

- Il Consiglio

 

Articolo 5 - Il Direttore

1. Il Direttore è designato dal Rettore fra i professori dell’Ateneo membri del Consiglio con regime di impegno a tempo pieno.

2. Il Direttore è nominato con decreto del Rettore, dura in carica tre anni accademici ed è immediatamente rinnovabile una sola volta consecutivamente.

3. Il Direttore designa, tra i professori componenti il Consiglio, un Vicedirettore incaricato della sua sostituzione in caso di impedimento o assenza; la nomina del Vicedirettore è disposta con decreto rettorale.

4. Il Direttore rappresenta il Centro, esercita funzioni di iniziativa e promozione delle attività del Centro, convoca e presiede il Consiglio e predispone la relazione annuale sull’attività del Centro stesso, che sottopone al Consiglio per l’approvazione e per il successivo inoltro all’amministrazione universitaria. Poiché il CLI è dotato di autonomia gestionale e amministrativa, il Direttore è investito di poteri dirigenziali e gestionali ai sensi della normativa vigente e della regolamentazione di Ateneo. Spetta al Direttore, tra l’altro:

a) adottare provvedimenti d’urgenza su argomenti afferenti alle competenze del Consiglio, sottoponendoli allo stesso, per ratifica, nella prima adunanza successiva;

b) assicurare l’osservanza nell’ambito del Centro delle norme dell’ordinamento universitario nazionale, dello statuto d’Ateneo e dei relativi regolamenti;

c) curare responsabilmente la gestione dei locali, dei beni inventariali e dei servizi del centro in base a criteri di funzionalità e economicità;

d) curare responsabilmente l’organizzazione del lavoro del personale tecnico-amministrativo assegnato al Centro ed assicurarne una corretta utilizzazione secondo principi di professionalità e responsabilità;

e) assicurare, nei limiti delle disponibilità del Centro, le risorse umane, i mezzi e le attrezzature necessarie all’espletamento delle attività previste dai suoi compiti istituzionali;

f) disporre, nei modi previsti dai regolamenti di Ateneo e nel rispetto delle competenze del responsabile amministrativo, gli atti amministrativi, finanziari e contabili del Centro;

g) autorizzare le missioni del personale docente afferente (qualora gravino su fondi gestiti dal CLI) e del personale tecnico-amministrativo assegnato al Centro;

h) nominare commissioni su questioni specifiche concernenti il CLI.

5. Spetta inoltre al Direttore:

a) proporre annualmente il piano delle attività didattiche e di ricerca coordinando quelle di iniziativa del Centro stesso con quelle avanzate dai Dipartimenti e da singoli professori e ricercatori, compatibilmente con le risorse disponibili;

b) predisporre annualmente, nell’ambito della programmazione triennale di Ateneo, per la trasmissione al Rettore, le richieste di spazi, di finanziamenti e di personale tecnico-amministrativo necessari per la realizzazione dei programmi di sviluppo e potenziamento delle attività di didattica, ricerca e formazione;

c) promuovere le azioni opportune per il reperimento dei fondi necessari a specifiche attività del Centro, anche attraverso la stipula di convenzioni e di contratti con enti pubblici e privati;

d) predisporre annualmente un rapporto sulle attività e ricerche svolte nel Centro, da inviare al Rettore per la elaborazione della relazione generale sulla attività di ricerca dell’Ateneo.

 

Articolo 6 - Il Consiglio

1. Il Consiglio è l’organo di indirizzo, di programmazione, di coordinamento e di verifica delle attività del centro. È convocato e presieduto dal Direttore. Il Consiglio è costituto dai docenti afferenti al centro, da tre rappresentanti del personale tecnico-amministrativo, di cui uno non appartenente alla categoria del CEL/ex-lettori, eletti da detto personale secondo le modalità indicate nel successivo comma 4, e da due rappresentanti degli studenti designati dal Consiglio degli studenti all’interno delle rappresentanze degli organi. Alle sedute del consiglio partecipa, senza diritto di voto, il responsabile amministrativo di riferimento del Centro con funzioni di segretario verbalizzante. Alle sedute potranno inoltre essere invitati, senza diritto di voto, rappresentanti dei Dipartimenti e dei Centri di Ateneo. Per il funzionamento del Consiglio valgono le norme previste dallo statuto di Ateneo e, in quanto compatibili, le norme di cui al presente regolamento sul funzionamento degli organi collegiali.

2. Spetta comunque al Consiglio:

a) definire i criteri e adottare le conseguenti delibere in merito a:

1. l’ utilizzazione dei fondi assegnati al Centro per il perseguimento dei propri compiti istituzionali;

2. la destinazione di quote dei fondi di ricerca per le spese generali del Centro;

3. l’uso coordinato del personale, dei mezzi e delle attrezzature in dotazione al Centro;

b) approvare la stipula dei contratti e delle convenzioni di interesse del Centro; la sola approvazione dei contratti da parte del responsabile della struttura rende comunque validi gli stessi nei limiti fissati dal regolamento di Ateneo per l’amministrazione, la finanza e la contabilità;

c) approvare le proposte formulate dal Direttore relativamente all’art. 5.5 a-d;

d) approvare i prospetti economici e finanziari del Centro per la definizione del bilancio unico di Ateneo;

e) presentare agli organi di governo, in vista della predisposizione del piano pluriennale di sviluppo per l’Ateneo, le iniziative ritenute opportune per lo sviluppo del Centro;

f) approvare il regolamento del Centro e le eventuali modifiche;

g) collaborare con gli organi di governo dell’Università e gli organi di programmazione sovranazionali, nazionali, regionali e locali, alla elaborazione e all’attuazione di programmi di formazione linguistica o glottodidattica non finalizzati al conseguimento dei titoli di studio previsti dalla legge, ma rispondenti a precise esigenze di qualificazione e riqualificazione professionali, di formazione di nuovi profili professionali di alta qualificazione e di educazione permanente;

h) approvare le richieste di afferenza al Centro.

3. Il Consiglio esercita inoltre tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dall’ordinamento universitario nazionale, dallo statuto di Ateneo, e dai relativi regolamenti.

4. La rappresentanza del personale tecnico/amministrativo nel Consiglio viene eletta ai sensi dello Statuto dell’Ateneo e la votazione è valida purché alla stessa partecipi almeno il 30% degli aventi diritto. Per la rappresentanza degli studenti nel Consiglio si rinvia a quanto previsto dal precedente comma 1. La mancata designazione dei rappresentanti di una o più categorie non pregiudica la validità della composizione del Consiglio purché il numero dei componenti sia pari alla metà più uno.

5. Per l’elezione del rappresentante del personale tecnico/amministrativo l'elettorato attivo e passivo è attribuito a tutto il personale tecnico/amministrativo assunto con contratto a tempo indeterminato.

Le elezioni sono indette dal Direttore con un preavviso di almeno 10 giorni. Le votazioni, che prevedono il raggiungimento di un quorum di almeno il 30% degli aventi diritto al voto, avvengono a scrutinio segreto e con preferenza unica. Vengono eletti i due candidati dei CEL/ex-lettori che ottengono il maggior numero di voti e il candidato non CEL/ex lettori che ottiene il maggior numero di voti. A parità di numero di voti conseguiti risulta eletto il candidato con maggiore anzianità di servizio. In caso di ulteriore parità si privilegia il candidato con minore età. In caso di dimissioni, cessazione dal servizio o impedimento per cause di forza maggiore del rappresentante eletto, si procede ad elezioni suppletive.

6. Gli eletti vengono nominati con provvedimento del Direttore. Il provvedimento unitamente al verbale di elezione viene trasmesso al Rettore per la verifica da parte degli uffici competenti sulla legittimità delle operazioni elettorali.

7. I rappresentanti del personale tecnico-amministrativo durano in carica 4 anni accademici; i rappresentanti degli studenti durano in carica due anni.

8. Su invito del Direttore possono prendere parte al Consiglio, limitatamente a punti specifici all’ordine del giorno, esperti o persone in grado di fornire informazioni utili al dibattito collegiale, senza diritto di voto.

9. Per la validità delle sedute e delle deliberazioni si fa integrale richiamo a quanto previsto dall’art. 51 dello Statuto di Ateneo.

10. Il Consiglio si riunisce almeno due volte all’anno per l’ approvazione dei prospetti economici e finanziari del Centro utili per la definizione del bilancio unico di Ateneo e anche su richiesta di almeno il 30% dei membri del consiglio stesso e, comunque, ogni qualvolta il Direttore lo ritenga necessario.

11. Le delibere del Consiglio sono adottate a maggioranza dei presenti. E' invece richiesta la maggioranza degli aventi diritto per delibere riguardanti le modifiche del presente regolamento.

12. Il Consiglio opera con votazioni palesi. La votazione è sempre segreta quando riguarda questioni attinenti alle persone.

13. Di ogni seduta del Consiglio viene redatto il verbale sottoscritto dal Direttore e dal responsabile amministrativo competente e approvato dal Consiglio nella medesima seduta od in quella successiva.

 

Articolo 7 - Il Responsabile amministrativo

1. Il responsabile amministrativo del Centro è nominato dal Direttore Generale ai sensi di quanto previsto dai Regolamenti e dalle disposizioni organizzative vigenti in Ateneo.

2. Il responsabile amministrativo assolve a tutte le funzioni che gli sono demandate da leggi, statuto e regolamenti di Ateneo.

 

Articolo 8 - Gestione finanziaria

1. Il CLI è un centro di responsabilità, possiede autonomia gestionale e amministrativa, con eventuale attribuzione di un budget economico e degli investimenti nonché di risorse logistiche e di personale, secondo le modalità previste dalla normativa vigente in materia.

2. Per il conseguimento dei propri fini il CLI si avvale sia della dotazione annuale di funzionamento da parte del Consiglio di amministrazione sia di eventuali altri contributi o risorse trasferite dall’Amministrazione centrale (tra cui contributi di laboratorio e di biblioteca). Il CLI può essere destinatario dei fondi erogati dal Ministero per l’ Istruzione l’Università e la Ricerca (MIUR),dei fondi di ricerca di Ateneo, del CNR e della U.E. per lo svolgimento di ricerche su problemi lessicografici, glottodidattici, glottotecnologici e affini, da compiersi nell’ambito della attività scientifica del CLI delineata nell’art. 2, nonché eventuali fondi provenienti da contratti e convenzioni con enti pubblici e privati .

 

Articolo 9 - Norma di rinvio

1. Per quanto non previsto al presente regolamento si rinvia alle norme dello Statuto, dei Regolamenti di Ateneo e dell’ordinamento generale in materia universitaria.

 

Articolo 10 - Emanazione ed efficacia del Regolamento

1. Il presente regolamento, deliberato dal Consiglio del Centro a maggioranza assoluta dei suoi membri, è emanato con decreto del Rettore, previo il controllo previsto dall’articolo 46 dello Statuto, ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito dell’Ateneo

2. Le proposte di modifica al presente regolamento dovranno essere presentate da un minimo del 30% dei membri del Consiglio del Centro e sono poste in votazione in una riunione che deve essere convocata in una data compresa tra trenta e novanta giorni dopo la diffusione di dette proposte. Per essere approvate, le modifiche dovranno essere deliberate in Consiglio dalla maggioranza assoluta dei suoi membri ed approvate con la procedura di cui al comma 1.

 

Articolo 11 - Norme finali e transitorie

1. Con l’entrata in vigore del presente regolamento, sono abrogati lo Statuto e il Regolamento del CLI emanati con D.R. 01/1197 del 31/07/1998 e successive modificazioni.

2. In prima applicazione e fino al completamento della rappresentanza del personale tecnico amministrativo di cui all’articolo 6 del presente regolamento, sono indette elezioni per due soli rappresentanti, mantenendo in carica il rappresentante eletto nelle elezioni del 22 novembre 2012, ai sensi della disciplina relativa ai centri di Ateneo.

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