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CLI   Centro Linguistico Interdipartimentale  
Universita di Pisa
UNIVERSITÀ DI PISA
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Regolamento Centro Linguistico Interdipartimentale

D.R. n. 01/1197 del 31 luglio 1998
Emanazione Statuto e Regolamento
D.R. n. 01/12162 del 23 luglio 2004
Emanazione del nuovo Regolamento

 

Art. 1 Costituzione

1.Ai sensi dell’art. 36.7 dello Statuto è istituito il Centro Linguistico Interdipartimentale (di seguito denominato C.L.I.).

2. Lo scopo del Centro è svolgere attività didattiche e di ricerca di interesse generale per l’Ateneo nell’ambito dell’ insegnamento delle lingue e delle metodologie relative. Compete al CLI la certificazione delle abilità linguistiche.

3. C.L.I. è la struttura dell’università deputata a organizzare e gestire corsi di lingue.

4. La sede del C.L.I. è a Pisa in Via S. Maria n. 42.

Art. 2 Compiti e funzioni

1.Ai sensi dell’art.31.3 dello Statuto dell’Ateneo, il CLI :

a)promuove, coordina e gestisce le attività relative all’ apprendimento delle lingue attivate e i relativi servizi di supporto alla didattica. Inoltre coordina le attività di ricerca svolte nel proprio ambito, nel rispetto dell’autonomia scientifica dei singoli docenti e del loro diritto ad accedere direttamente ai finanziamenti per la ricerca;

b)garantisce a tutti gli afferenti un equo e regolamentato accesso alle sue risorse;

c)organizza, tenendo conto delle necessità delle Facoltà e dei corsi di studio, e in collaborazione con essi, le attività relative all’apprendimento delle lingue, mettendo a disposizione risorse umane e materiali ed eventualmente esprimendo pareri e formulando proprie proposte relativamente al potenziamento dei settori di comune interesse;

d)al CLI può essere affidata l’organizzazione relativa a corsi di perfezionamento in ambiti disciplinari pertinenti. Il CLI può attivare borse di studio e assegni di ricerca e partecipare ad un dottorato di ricerca che preveda un sotto-settore corrispondente alle aree disciplinari di sua competenza;

e)Il CLI, nel rispetto dei propri fini istituzionali, può stipulare contratti (per attività inerenti al campo delle lingue) con la pubblica amministrazione e con enti pubblici e privati e può fornire prestazioni a favore di terzi, secondo le modalità definite nel Regolamento di Ateneo per l’amministrazione la finanza e la contabilità.

2. I servizi del CLI sono fruibili dagli studenti di tutte le facoltà, dagli iscritti alle scuole di specializzazione e ai corsi di perfezionamento, dai dottorandi , dai tirocinanti, dal personale docente e tecnico-amministrativo dell’Ateneo pisano e, mediante apposita convenzione, da studenti, perfezionandi, docenti e personale tecnico-amministrativo della Scuola superiore di studi universitari e di perfezionamento “ S.Anna” , della Scuola Normale Superiore e del C.N.R

 

Art.3   Personale

Il CLI è costituito dai professori di ruolo e fuori ruolo e ricercatori afferenti (in seconda afferenza) che provengono dai seguenti raggruppamenti disciplinari : linguistiche, lingue e letterature, filologie nonché discipline storiche afferenti ai dipartimenti di lingue e letterature straniere, nonché dal personale tecnico-amministrativo assegnato al C.L.I.. Data la sua natura di Centro, il CLI può avvalersi della doppia afferenza dei professori e ricercatori. L’afferenza richiede il parere del Consiglio del CLI. Nel caso di parere contrario del Consiglio, la questione è sottoposta all’esame del Senato Accademico, ai sensi dell’ art. 31.11 dello Statuto dell’Università.

 

Art.4  Organi

Sono organi del C.L.I.:

- Il Direttore;

- Il Consiglio;

- La Giunta;

 

 

 

Art.5  Il Direttore

1.Il Direttore rappresenta il Centro Interdipartimentale. Esercita funzioni di iniziativa e di promozione nell’ambito del Centro. Spetta comunque al Direttore :

a)convocare e presiedere le riunioni del Consiglio e della Giunta e dare esecuzione alle relative deliberazioni ;

b)adottare provvedimenti d’urgenza su argomenti afferenti alle competenze del Consiglio, sottoponendoli allo stesso, per ratifica, nella prima adunanza successiva ;

c)assicurare l’osservanza nell’ambito del Centro delle norme dell’ordinamento universitario nazionale, dello statuto e dei relativi regolamenti ;

d)curare responsabilmente la gestione dei locali, dei beni inventariali e dei servizi del centro in base a criteri di funzionalità e economicità ; ;

e)curare responsabilmente l’organizzazione del lavoro del personale tecnico-amministrativo ed assicurarne una corretta gestione secondo principi di professionalità e responsabilità ;

f)assicurare, nei limiti delle disponibilità del Centro, le risorse umane, i mezzi e le attrezzature necessarie all’espletamento delle attività previste dai suoi compiti istituzionali ;

g)disporre, di concerto con il segretario amministrativo ed assumendone in solido con lui le responsabilità, tutti gli atti amministrativi, finanziari e contabili del Centro, con l’accordo dei titolari dei fondi di ricerca per quanto riguarda le spese gravanti sui fondi stessi, con esclusione delle quote destinate dal Consiglio del Centro alla copertura delle spese generali ;

h)autorizzare le missioni del personale docente afferente e del personale tecnico-amministrativo del Centro .

2.Spetta inoltre al Direttore con la collaborazione della Giunta :

a)proporre annualmente il piano delle attività didattiche e di ricerca coordinando quelle di iniziativa del Centro stesso con quelle avanzate dai singoli professori e ricercatori, compatibilmente con le risorse disponibili ;

b)predisporre annualmente per la trasmissione al Rettore le richieste di spazi, di finanziamenti e di personale tecnico-amministrativo necessari per la realizzazione dei programmi di sviluppo e potenziamento delle attività di ricerca e per lo svolgimento delle attività relative all’ apprendimento linguistico ;

c)promuovere le azioni opportune per il reperimento dei fondi necessari alle attività del Centro, anche attraverso la stipula di convenzioni e di contratti con enti pubblici e privati ;

d)predisporre annualmente un rapporto sulle ricerche svolte nel Centro, da inviare al Rettore per la elaborazione della relazione generale sulla attività di ricerca dell’Ateneo ;

e)predisporre annualmente, di concerto con il segretario amministrativo per la parte tecnica, il bilancio preventivo ed il conto consuntivo del Centro.

3.Il Direttore esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dall’ordinamento nazionale dello Statuto e dai relativi regolamenti.

4.Nel quadro delle norme generali, delle condizioni, dei limiti e delle incompatibilità definiti dall’art.47, commi 3, 6, 7, 9, 10, e dall’art.48, commi 1, 2, e 5 dello Statuto dell’Ateneo, il Direttore è eletto fra i professori di ruolo di I fascia afferenti al Centro in regime di impegno a tempo pieno . Nei casi di non eleggibilità dei professori di ruolo di I fascia in regime di impegno a tempo pieno, o di loro indisponibilità all’accettazione della carica per motivate ragioni accolte dal Consiglio del Centro, l’elettorato passivo è esteso ai professori di ruolo di II fascia afferenti, in regime di impegno a tempo pieno. Il Direttore è eletto dai membri del Consiglio del Centro a maggioranza assoluta degli aventi diritto nella prima votazione, e a maggioranza assoluta dei votanti nella seconda votazione. Condizione per la validità delle votazioni successive alla prima è comunque che ad esse abbia partecipato un quorum minimo del 30% degli aventi diritto.

5.Il Direttore è nominato con decreto del Rettore e dura in carica quattro anni accademici.

6.Il Direttore non può essere nominato per più di due mandati consecutivi. Una ulteriore elezione può avvenire solo dopo che sia trascorso un periodo di tempo pari alla durata nominale del mandato. In caso di interruzione del mandato del Direttore, la durata del mandato del nuovo eletto è ridotta, rispetto a quella prevista dallo Statuto, della frazione di anno necessaria per far coincidere il termine del mandato con la fine dell’ ;anno accademico.

7.Il Direttore designa un vice-direttore scelto fra i professori di ruolo afferenti al Centro. Il vice-direttore, che è nominato con decreto del Rettore, supplisce il Direttore in tutte le sue funzioni in caso di impedimento o di assenza.

 

 

Art.6  Il Consiglio

1.Il Consiglio è l’organo di indirizzo, di programmazione e di coordinamento delle attività del Centro. Spetta comunque al Consiglio :

a)definire i criteri e adottare le conseguenti delibere in merito a :

1.la utilizzazione dei fondi assegnati al Centro per il perseguimento dei propri compiti istituzionali ;

2.la destinazione di quote dei fondi di ricerca per le spese generali del Centro ;

3.l’uso coordinato del personale, dei mezzi e delle attrezzature in dotazione al Centro ;

b)approvare la stipula dei contratti e delle convenzioni di interesse del Centro; la sola approvazione dei contratti da parte del responsabile della struttura rende comunque validi gli stessi nei limiti fissati dal Regolamento dell’Amministrazione Finanza e Contabilità;

c)approvare le proposte formulate dal Direttore relativamente all’art.5.2 a, b, c, d;

d)approvare il bilancio preventivo ed il conto consuntivo;

e)presentare al Senato accademico in vista della predisposizione del piano pluriennale di sviluppo per l’Ateneo di cui all’art.17 dello Statuto di Ateneo, le iniziative ritenute opportune per lo sviluppo del Centro;

f)approvare il regolamento del Centro;

g)collaborare con gli organi di governo dell’Università e gli organi di programmazione sovranazionali, nazionali, regionali e locali, alla elaborazione e all’attuazione di programmi di formazione linguistica o glottodidattica non finalizzati al conseguimento dei titoli di studio previsti dalla legge, ma rispondenti a precise esigenze di qualificazione e riqualificazione professionali, di formazione di nuovi profili professionali di alta qualificazione e di educazione permanente;

h)esprimere parere sulle richieste di afferenza al Centro.

2.Il Consiglio esercita inoltre tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dall’ordinamento universitario nazionale, dallo statuto di Ateneo, e dai relativi regolamenti.

3.Il Consiglio del Centro è costituito dai professori di ruolo e fuori ruolo e dai ricercatori afferenti (in seconda afferenza) che provengono dai seguenti raggruppamenti disciplinari : linguistiche, lingue e letterature, filologie, nonché discipline storiche afferenti ai dipartimenti di lingue e letterature straniere. Il Consiglio del Centro è costituito inoltre da un rappresentante designato da ciascuna delle Facoltà dell’Ateneo e altresì dal segretario amministrativo avente anche funzione verbalizzante. Ai rappresentanti delle Facoltà spetta il solo elettorato attivo per l’elezione del Direttore. Fanno anche parte del Consiglio 2 rappresentanti del personale tecnico-amministrativo e 2 collaboratori ed esperti linguistici, eletti all’interno delle due categorie di appartenenza e un rappresentante dei dottorandi, borsisti e specializzandi, che frequentano il Centro, riuniti in un unico corpo elettorale formato con delibera del Consiglio del Centro su motivata proposta degli interessati.

La Commissione di seggio è composta dal Direttore o suo delegato in qualità di Presidente, dal segretario e da un membro della categoria che elegge i propri rappresentanti.

Di tutte le operazioni elettorali la commissione redige un verbale sottoscritto da tutti i suoi membri.

Per quanto non espressamente previsto si rinvia alle disposizione contenute nel D.R. 1431/94 del 25.11.1994.

I rappresentanti del personale tecnico-amministrativo vengono eletti in apposita assemblea convocata dal Direttore con un preavviso di almeno 10 giorni.

4.Tutte le rappresentanze che fanno parte del Consiglio vengono elette ai sensi dell’art. 47.1 e 2 dello Statuto dell’Ateneo e sono valide purché partecipi alla votazione almeno il 30% degli aventi diritto. La mancata designazione dei rappresentanti di una o più categorie non pregiudica la validità della composizione del Consiglio.

5.Gli eletti vengono nominati con provvedimento del Direttore. Il provvedimento unitamente al verbale di elezione viene trasmesso al rettore per una verifica da parte degli uffici competenti sulla legittimità delle operazioni elettorali.

6.Fa inoltre parte del Consiglio del Centro, limitatamente agli argomenti riguardanti l’organizzazione dei servizi, un rappresentante degli studenti designato dal consiglio degli studenti. In caso di mancata designazione entro il 31 ottobre, la decisione stessa viene effettuata dal Senato Accademico su proposta dei rappresentanti degli studenti in seno all’organo.

7.I rappresentanti del personale tecnico-amministrativo durano in carica 4 anni accademici ; il rappresentante degli studenti dura in carica un anno; i rappresentanti dei C.E.L. durano in carica 4 anni.

8.Non possono partecipare alle riunioni degli organi collegiali, membri diversi da quelli legittimati anche se si allontanano dalla sala al momento della successiva votazione. E’ invece consentita la presenza di un esperto o comunque di persona informata sui fatti, il quale può rendere al collegio una relazione su uno specifico affare -anche esprimendo un parere- purché si allontani dopo aver relazionato.

9.Le sedute del Consiglio sono valide quando siano state convocate, mediante comunicazione scritta personale a tutti i suoi membri, con almeno 5 giorni di anticipo (salvo casi di particolare urgenza) e quando ad esse intervenga almeno il 30% degli aventi diritto ( fatti salvi i casi in cui si richiede specificamente l’intervento di almeno la metà degli aventi diritto). Nel calcolo del numero legale non si tiene conto degli assenti giustificati. Dei membri fuori ruolo si tiene conto quando partecipano alle sedute del Consiglio.

10.Il Consiglio si riunisce almeno due volte all’anno per l’ approvazione del bilancio e dei piani di attività e anche su richiesta di almeno il 20% dei membri del consiglio stesso e, comunque, ogni qualvolta il Direttore lo ritenga necessario.

11.Le deliberazioni del Consiglio sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti.

E’ invece richiesta la maggioranza degli aventi diritto per delibere riguardanti le modifiche del presente regolamento.

12.Il Consiglio opera con votazioni palesi. La votazione è sempre segreta quando riguarda questioni attinenti alle persone.

13.Di ogni seduta del Consiglio viene redatto il verbale sottoscritto dal Direttore e dal segretario amministrativo e approvato dal Consiglio nella medesima seduta od in quella successiva.

 

Art.7  La Giunta

1.La Giunta del Centro è l’organo che coadiuva il Direttore nell’esercizio delle sue funzioni. Essa ha compiti di coordinamento e di istruttoria e collabora con il Direttore per lo svolgimento delle attività di cui all’art. 4.2 a, b, c, d, e.

2.La Giunta è composta dal Direttore, dal vice-direttore, dal segretario amministrativo (anche con funzioni di verbalizzante), che ne fanno parte di diritto, nonché da 2 dei rappresentanti del personale tecnico-amministrativo (di cui 1 della categoria collaboratore ed esperti linguistici) che già fanno parte del Consiglio, da 2 professori di I fascia, 2 di II fascia e 2 ricercatori, eletti a scrutinio segreto, fermo restando che la validità delle votazioni è condizionata alla presenza di un quorum minimo di 1/3 degli aventi diritto.

3.La Giunta viene rinnovata al momento del rinnovo del Direttore con apposita votazione indetta nella prima seduta del Consiglio che segue all’ insediamento del Direttore stesso. Essa entra nella pienezza delle sue funzioni dal momento dell’approvazione del verbale della seduta in cui è stata eletta.

4.Il Consiglio del Centro con maggioranza assoluta degli aventi diritto, può delegare alla Giunta la deliberazione su argomenti di sua competenza, precisando criteri, durata, e limiti della delega. La delega perde comunque efficacia al momento del rinnovo del Direttore.

 

Art.8   Il Segretario Amministrativo

1.Il segretario amministrativo è nominato dal Direttore Amministratore tra il personale della carriera amministrativo-contabile di qualifica funzionale non inferiore alla D.

2.Il segretario amministrativo progetta e propone le soluzioni organizzative più adeguate per il miglior funzionamento dei servizi amministrativo-contabili e attua al riguardo i deliberati del Consiglio.

3.Il segretario amministrativo è responsabile del funzionamento della segreteria amministrativa, sovrintende all’organizzazione del lavoro e al coordinamento del personale assegnato alla stessa.

4.Il segretario amministrativo assolve a tutte le altre funzioni che gli sono demandate da leggi, statuto e regolamenti di Ateneo.

 

 

 

Art. 9  Gestione Finanziaria

1.Il CLI possiede autonomia finanziaria, amministrativa e contabile e la esercita nelle forme previste dal regolamento di Ateneo delle attività amministrative, finanziarie e contabili e dal regolamento di Ateneo di attuazione della legge 07.08.1990, n.241;

2.Per il conseguimento dei propri fini il CLI si avvale sia della dotazione annuale di funzionamento da parte del Consiglio di amministrazione, sia dell’intero ammontare dei contributi di laboratorio e di biblioteca. Il CLI può essere destinatario dei fondi erogati dal Ministero per l’ Istruzione l’Università e la Ricerca (MIUR), fondi di ricerca di Ateneo, del CNR e della U.E. per lo svolgimento di ricerche destinate a problemi lessicografici, glottodidattici e glottotecnologici e di linguistica scientifica ed applicata, da compiersi nell’ambito della attività scientifica del CLI delineata nell’art. 2, nonché eventuali fondi provenienti da contratti e convenzioni con enti pubblici e privati

 

Art.10  Rinvio a ordinamenti sovraordinati

1.Per quanto non previsto dal presente regolamento del CLI, si rinvia all’ ordinamento nazionale e allo Statuto dell’Università degli Studi di Pisa comprensivo dei relativi regolamenti.

 

Art.11   Emanazione ed efficacia del Regolamento

1.Il presente regolamento, deliberato dal Consiglio del Centro a maggioranza assoluta dei suoi membri ed esperite le procedure di cui agli art. 44.4 dello Statuto, è emanato con decreto del Rettore ed entra in vigore il giorno stesso della sua emanazione e sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale dell’Università degli Studi di Pisa.

2.Le proposte di modifica al presente regolamento dovranno essere presentate da un minimo di un quinto dei membri del Consiglio del Centro e sono poste in votazione in una riunione che deve essere convocata in una data compresa tra trenta e novanta giorni dopo la diffusione di dette proposte. Per essere approvate, le modifiche dovranno essere deliberate in Consiglio dalla maggioranza assoluta degli aventi diritto ed approvate con la procedura di cui al 1° comma.

 

Art.12  Norma Finale e Transitoria

1.Con l’entrata in vigore del presente regolamento, sono abrogati lo Statuto e il Regolamento del C.L.I. emanati con D.R. 01/1197 del 31/07/1998.

2.Il mandato dei rappresentanti del Personale Tecnico Amministrativo nel Consiglio del C.L.I., in carica alla data di entrata in vigore del presente regolamento, è pari a 4 anni accademici come previsto dall’art. 6 comma 7.

 

 
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