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Struttura
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Art. 1 Costituzione
1.Ai sensi dellart. 36.7 dello Statuto è istituito il Centro
Linguistico Interdipartimentale (di seguito denominato C.L.I.).
2. Lo scopo del Centro è svolgere attività didattiche e di
ricerca di interesse generale per lAteneo nellambito dell
insegnamento delle lingue e delle metodologie relative. Compete al CLI la
certificazione delle abilità linguistiche.
3. C.L.I. è la struttura delluniversità deputata a
organizzare e gestire corsi di lingue.
4. La sede del C.L.I. è a Pisa in Via S. Maria n. 42.
Art. 2 Compiti e funzioni
1.Ai sensi dellart.31.3 dello Statuto dellAteneo, il CLI :
a)promuove, coordina e gestisce le attività relative all
apprendimento delle lingue attivate e i relativi servizi di supporto alla
didattica. Inoltre coordina le attività di ricerca svolte nel proprio
ambito, nel rispetto dellautonomia scientifica dei singoli docenti e del
loro diritto ad accedere direttamente ai finanziamenti per la ricerca;
b)garantisce a tutti gli afferenti un equo e regolamentato accesso alle sue
risorse;
c)organizza, tenendo conto delle necessità delle Facoltà e dei
corsi di studio, e in collaborazione con essi, le attività relative
allapprendimento delle lingue, mettendo a disposizione risorse umane e
materiali ed eventualmente esprimendo pareri e formulando proprie proposte
relativamente al potenziamento dei settori di comune interesse;
d)al CLI può essere affidata lorganizzazione relativa a corsi di
perfezionamento in ambiti disciplinari pertinenti. Il CLI può attivare
borse di studio e assegni di ricerca e partecipare ad un dottorato di ricerca
che preveda un sotto-settore corrispondente alle aree disciplinari di sua
competenza;
e)Il CLI, nel rispetto dei propri fini istituzionali, può stipulare
contratti (per attività inerenti al campo delle lingue) con la pubblica
amministrazione e con enti pubblici e privati e può fornire prestazioni
a favore di terzi, secondo le modalità definite nel Regolamento di
Ateneo per lamministrazione la finanza e la contabilità.
2. I servizi del CLI sono fruibili dagli studenti di tutte le facoltà,
dagli iscritti alle scuole di specializzazione e ai corsi di perfezionamento,
dai dottorandi , dai tirocinanti, dal personale docente e
tecnico-amministrativo dellAteneo pisano e, mediante apposita
convenzione, da studenti, perfezionandi, docenti e personale
tecnico-amministrativo della Scuola superiore di studi universitari e di
perfezionamento S.Anna , della Scuola Normale Superiore e del
C.N.R
Art.3
Personale
Il CLI è costituito dai professori di ruolo e fuori ruolo e ricercatori
afferenti (in seconda afferenza) che provengono dai seguenti raggruppamenti
disciplinari : linguistiche, lingue e letterature, filologie nonché
discipline storiche afferenti ai dipartimenti di lingue e letterature
straniere, nonché dal personale tecnico-amministrativo assegnato al
C.L.I.. Data la sua natura di Centro, il CLI può avvalersi della doppia
afferenza dei professori e ricercatori. Lafferenza richiede il parere del
Consiglio del CLI. Nel caso di parere contrario del Consiglio, la questione
è sottoposta allesame del Senato Accademico, ai sensi dell
art. 31.11 dello Statuto dellUniversità. Art.4 Organi
Sono organi del C.L.I.:
- Il Direttore;
- Il Consiglio; - La Giunta;
Art.5 Il Direttore
1.Il Direttore rappresenta il Centro Interdipartimentale. Esercita funzioni di
iniziativa e di promozione nellambito del Centro. Spetta comunque al
Direttore :
a)convocare e presiedere le riunioni del Consiglio e della Giunta e dare
esecuzione alle relative deliberazioni ;
b)adottare provvedimenti durgenza su argomenti afferenti alle competenze
del Consiglio, sottoponendoli allo stesso, per ratifica, nella prima adunanza
successiva ;
c)assicurare losservanza nellambito del Centro delle norme
dellordinamento universitario nazionale, dello statuto e dei relativi
regolamenti ;
d)curare responsabilmente la gestione dei locali, dei beni inventariali e dei
servizi del centro in base a criteri di funzionalità e economicità
; ;
e)curare responsabilmente lorganizzazione del lavoro del personale
tecnico-amministrativo ed assicurarne una corretta gestione secondo principi di
professionalità e responsabilità ;
f)assicurare, nei limiti delle disponibilità del Centro, le risorse
umane, i mezzi e le attrezzature necessarie allespletamento delle
attività previste dai suoi compiti istituzionali ;
g)disporre, di concerto con il segretario amministrativo ed assumendone in
solido con lui le responsabilità, tutti gli atti amministrativi,
finanziari e contabili del Centro, con laccordo dei titolari dei fondi di
ricerca per quanto riguarda le spese gravanti sui fondi stessi, con esclusione
delle quote destinate dal Consiglio del Centro alla copertura delle spese
generali ;
h)autorizzare le missioni del personale docente afferente e del personale
tecnico-amministrativo del Centro .
2.Spetta inoltre al Direttore con la collaborazione della Giunta :
a)proporre annualmente il piano delle attività didattiche e di ricerca
coordinando quelle di iniziativa del Centro stesso con quelle avanzate dai
singoli professori e ricercatori, compatibilmente con le risorse disponibili ;
b)predisporre annualmente per la trasmissione al Rettore le richieste di
spazi, di finanziamenti e di personale tecnico-amministrativo necessari per la
realizzazione dei programmi di sviluppo e potenziamento delle attività
di ricerca e per lo svolgimento delle attività relative all
apprendimento linguistico ;
c)promuovere le azioni opportune per il reperimento dei fondi necessari alle
attività del Centro, anche attraverso la stipula di convenzioni e di
contratti con enti pubblici e privati ;
d)predisporre annualmente un rapporto sulle ricerche svolte nel Centro, da
inviare al Rettore per la elaborazione della relazione generale sulla
attività di ricerca dellAteneo ;
e)predisporre annualmente, di concerto con il segretario amministrativo per la
parte tecnica, il bilancio preventivo ed il conto consuntivo del Centro.
3.Il Direttore esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate
dallordinamento nazionale dello Statuto e dai relativi regolamenti.
4.Nel quadro delle norme generali, delle condizioni, dei limiti e delle
incompatibilità definiti dallart.47, commi 3, 6, 7, 9, 10, e
dallart.48, commi 1, 2, e 5 dello Statuto dellAteneo, il Direttore
è eletto fra i professori di ruolo di I fascia afferenti al Centro in
regime di impegno a tempo pieno . Nei casi di non eleggibilità dei
professori di ruolo di I fascia in regime di impegno a tempo pieno, o di loro
indisponibilità allaccettazione della carica per motivate ragioni
accolte dal Consiglio del Centro, lelettorato passivo è esteso ai
professori di ruolo di II fascia afferenti, in regime di impegno a tempo
pieno. Il Direttore è eletto dai membri del Consiglio del Centro a
maggioranza assoluta degli aventi diritto nella prima votazione, e a
maggioranza assoluta dei votanti nella seconda votazione. Condizione per la
validità delle votazioni successive alla prima è comunque che ad
esse abbia partecipato un quorum minimo del 30% degli aventi diritto.
5.Il Direttore è nominato con decreto del Rettore e dura in carica
quattro anni accademici.
6.Il Direttore non può essere nominato per più di due mandati
consecutivi. Una ulteriore elezione può avvenire solo dopo che sia
trascorso un periodo di tempo pari alla durata nominale del mandato. In caso di
interruzione del mandato del Direttore, la durata del mandato del nuovo eletto
è ridotta, rispetto a quella prevista dallo Statuto, della frazione di
anno necessaria per far coincidere il termine del mandato con la fine dell
;anno accademico.
7.Il Direttore designa un vice-direttore scelto fra i professori di ruolo
afferenti al Centro. Il vice-direttore, che è nominato
con decreto del Rettore, supplisce il Direttore in tutte le sue funzioni in
caso di impedimento o di assenza.
Art.6 Il Consiglio
1.Il Consiglio è lorgano di indirizzo, di programmazione e di
coordinamento delle attività del Centro. Spetta comunque al Consiglio :
a)definire i criteri e adottare le conseguenti delibere in merito a :
1.la utilizzazione dei fondi assegnati al Centro per il perseguimento dei
propri compiti istituzionali ;
2.la destinazione di quote dei fondi di ricerca per le spese generali del
Centro ;
3.luso coordinato del personale, dei mezzi e delle attrezzature in
dotazione al Centro ;
b)approvare la stipula dei contratti e delle convenzioni di interesse del
Centro; la sola approvazione dei contratti da parte del responsabile della
struttura rende comunque validi gli stessi nei limiti fissati dal Regolamento
dellAmministrazione Finanza e Contabilità;
c)approvare le proposte formulate dal Direttore relativamente allart.5.2
a, b, c, d;
d)approvare il bilancio preventivo ed il conto consuntivo;
e)presentare al Senato accademico in vista della predisposizione del piano
pluriennale di sviluppo per lAteneo di cui allart.17 dello Statuto
di Ateneo, le iniziative ritenute opportune per lo sviluppo del Centro;
f)approvare il regolamento del Centro;
g)collaborare con gli organi di governo dellUniversità e gli
organi di programmazione sovranazionali, nazionali, regionali e locali, alla
elaborazione e allattuazione di programmi di formazione linguistica o
glottodidattica non finalizzati al conseguimento dei titoli di studio previsti
dalla legge, ma rispondenti a precise esigenze di qualificazione e
riqualificazione professionali, di formazione di nuovi profili professionali di
alta qualificazione e di educazione permanente;
h)esprimere parere sulle richieste di afferenza al Centro.
2.Il Consiglio esercita inoltre tutte le altre attribuzioni che gli sono
demandate dallordinamento universitario nazionale, dallo statuto di
Ateneo, e dai relativi regolamenti.
3.Il Consiglio del Centro è costituito dai professori di ruolo e fuori
ruolo e dai ricercatori afferenti (in seconda afferenza) che provengono dai
seguenti raggruppamenti disciplinari : linguistiche, lingue e letterature,
filologie, nonché discipline storiche afferenti ai dipartimenti di
lingue e letterature straniere. Il Consiglio del Centro è costituito
inoltre da un rappresentante designato da ciascuna delle Facoltà
dellAteneo e altresì dal segretario amministrativo avente anche
funzione verbalizzante. Ai rappresentanti delle Facoltà spetta il solo
elettorato attivo per lelezione del Direttore. Fanno anche parte del
Consiglio 2 rappresentanti del personale tecnico-amministrativo e 2
collaboratori ed esperti linguistici, eletti allinterno delle due
categorie di appartenenza e un rappresentante dei dottorandi, borsisti e
specializzandi, che frequentano il Centro, riuniti in un unico corpo elettorale
formato con delibera del Consiglio del Centro su motivata proposta degli
interessati.
La Commissione di seggio è composta dal Direttore o suo delegato in
qualità di Presidente, dal segretario e da un membro della categoria che
elegge i propri rappresentanti.
Di tutte le operazioni elettorali la commissione redige un verbale sottoscritto
da tutti i suoi membri.
Per quanto non espressamente previsto si rinvia alle disposizione contenute nel
D.R. 1431/94 del 25.11.1994.
I rappresentanti del personale tecnico-amministrativo vengono eletti in
apposita assemblea convocata dal Direttore con un preavviso di almeno 10
giorni.
4.Tutte le rappresentanze che fanno parte del Consiglio vengono elette ai sensi
dellart. 47.1 e 2 dello Statuto dellAteneo e sono valide
purché partecipi alla votazione almeno il 30% degli aventi diritto. La
mancata designazione dei rappresentanti di una o più categorie non
pregiudica la validità della composizione del Consiglio.
5.Gli eletti vengono nominati con provvedimento del Direttore. Il provvedimento
unitamente al verbale di elezione viene trasmesso al rettore per una verifica
da parte degli uffici competenti sulla legittimità delle operazioni
elettorali.
6.Fa inoltre parte del Consiglio del Centro, limitatamente agli argomenti
riguardanti lorganizzazione dei servizi, un rappresentante degli
studenti designato dal consiglio degli studenti. In caso di mancata
designazione entro il 31 ottobre, la decisione stessa viene effettuata dal
Senato Accademico su proposta dei rappresentanti degli studenti in seno
allorgano.
7.I rappresentanti del personale tecnico-amministrativo durano in carica 4 anni
accademici ; il rappresentante degli studenti dura in carica un anno; i
rappresentanti dei C.E.L. durano in carica 4 anni.
8.Non possono partecipare alle riunioni degli organi collegiali, membri diversi
da quelli legittimati anche se si allontanano dalla sala al momento della
successiva votazione. E invece consentita la presenza di un esperto o
comunque di persona informata sui fatti, il quale può rendere al
collegio una relazione su uno specifico affare -anche esprimendo un parere-
purché si allontani dopo aver relazionato.
9.Le sedute del Consiglio sono valide quando siano state convocate, mediante
comunicazione scritta personale a tutti i suoi membri, con almeno 5 giorni di
anticipo (salvo casi di particolare urgenza) e quando ad esse intervenga almeno
il 30% degli aventi diritto ( fatti salvi i casi in cui si richiede
specificamente lintervento di almeno la metà degli aventi
diritto). Nel calcolo del numero legale non si tiene conto degli assenti
giustificati. Dei membri fuori ruolo si tiene conto quando partecipano alle
sedute del Consiglio.
10.Il Consiglio si riunisce almeno due volte allanno per l
approvazione del bilancio e dei piani di attività e anche su richiesta
di almeno il 20% dei membri del consiglio stesso e, comunque, ogni qualvolta il
Direttore lo ritenga necessario.
11.Le deliberazioni del Consiglio sono adottate a maggioranza assoluta dei
presenti.
E invece richiesta la maggioranza degli aventi diritto per delibere
riguardanti le modifiche del presente regolamento.
12.Il Consiglio opera con votazioni palesi. La votazione è sempre
segreta quando riguarda questioni attinenti alle persone.
13.Di ogni seduta del Consiglio viene redatto il verbale sottoscritto dal
Direttore e dal segretario amministrativo e approvato dal Consiglio nella
medesima seduta od in quella successiva.
Art.7 La Giunta
1.La Giunta del Centro è lorgano che coadiuva il Direttore
nellesercizio delle sue funzioni. Essa ha compiti di coordinamento e di
istruttoria e collabora con il Direttore per lo svolgimento delle
attività di cui allart. 4.2 a, b, c, d, e.
2.La Giunta è composta dal Direttore, dal vice-direttore, dal segretario
amministrativo (anche con funzioni di verbalizzante), che ne fanno parte di
diritto, nonché da 2 dei rappresentanti del personale
tecnico-amministrativo (di cui 1 della categoria collaboratore ed esperti
linguistici) che già fanno parte del Consiglio, da 2 professori di I
fascia, 2 di II fascia e 2 ricercatori, eletti a scrutinio segreto, fermo
restando che la validità delle votazioni è condizionata alla
presenza di un quorum minimo di 1/3 degli aventi diritto.
3.La Giunta viene rinnovata al momento del rinnovo del Direttore con apposita
votazione indetta nella prima seduta del Consiglio che segue all
insediamento del Direttore stesso. Essa entra nella pienezza delle sue funzioni
dal momento dellapprovazione del verbale della seduta in cui è
stata eletta.
4.Il Consiglio del Centro con maggioranza assoluta degli aventi diritto,
può delegare alla Giunta la deliberazione su argomenti di sua
competenza, precisando criteri, durata, e limiti della delega. La delega perde
comunque efficacia al momento del rinnovo del Direttore. Art.8
Il Segretario Amministrativo
1.Il segretario amministrativo è nominato dal Direttore Amministratore
tra il personale della carriera amministrativo-contabile di qualifica
funzionale non inferiore alla D.
2.Il segretario amministrativo progetta e propone le soluzioni organizzative
più adeguate per il miglior funzionamento dei servizi
amministrativo-contabili e attua al riguardo i deliberati del Consiglio.
3.Il segretario amministrativo è responsabile del funzionamento della
segreteria amministrativa, sovrintende allorganizzazione del lavoro e al
coordinamento del personale assegnato alla stessa.
4.Il segretario amministrativo assolve a tutte le altre funzioni che gli sono
demandate da leggi, statuto e regolamenti di Ateneo.
Art. 9 Gestione Finanziaria
1.Il CLI possiede autonomia finanziaria, amministrativa e contabile e la
esercita nelle forme previste dal regolamento di Ateneo delle attività
amministrative, finanziarie e contabili e dal regolamento di Ateneo di
attuazione della legge 07.08.1990, n.241;
2.Per il conseguimento dei propri fini il CLI si avvale sia della dotazione
annuale di funzionamento da parte del Consiglio di amministrazione, sia
dellintero ammontare dei contributi di laboratorio e di biblioteca. Il
CLI può essere destinatario dei fondi erogati dal Ministero per l
Istruzione lUniversità e la Ricerca (MIUR), fondi di ricerca di
Ateneo, del CNR e della U.E. per lo svolgimento di ricerche destinate a
problemi lessicografici, glottodidattici e glottotecnologici e di linguistica
scientifica ed applicata, da compiersi nellambito della attività
scientifica del CLI delineata nellart. 2, nonché eventuali fondi
provenienti da contratti e convenzioni con enti pubblici e privati
Art.10
Rinvio a ordinamenti sovraordinati
1.Per quanto non previsto dal presente regolamento del CLI, si rinvia all
ordinamento nazionale e allo Statuto dellUniversità degli Studi di
Pisa comprensivo dei relativi regolamenti.
Art.11
Emanazione ed efficacia del Regolamento
1.Il presente regolamento, deliberato dal Consiglio del Centro a maggioranza
assoluta dei suoi membri ed esperite le procedure di cui agli art. 44.4 dello
Statuto, è emanato con decreto del Rettore ed entra in vigore il giorno
stesso della sua emanazione e sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale
dellUniversità degli Studi di Pisa.
2.Le proposte di modifica al presente regolamento dovranno essere presentate da
un minimo di un quinto dei membri del Consiglio del Centro e sono poste in
votazione in una riunione che deve essere convocata in una data compresa tra
trenta e novanta giorni dopo la diffusione di dette proposte. Per essere
approvate, le modifiche dovranno essere deliberate in Consiglio dalla
maggioranza assoluta degli aventi diritto ed approvate con la procedura di cui
al 1° comma.
Art.12 Norma Finale e Transitoria
1.Con lentrata in vigore del presente regolamento, sono abrogati lo
Statuto e il Regolamento del C.L.I. emanati con D.R. 01/1197 del 31/07/1998.
2.Il mandato dei rappresentanti del Personale Tecnico Amministrativo nel
Consiglio del C.L.I., in carica alla data di entrata in vigore del presente
regolamento, è pari a 4 anni accademici come previsto dallart. 6
comma 7.
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CLI Università di Pisa
email: cli@cli.unipi.it |
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